In sintesi
- I fondi pensione chiusi (o negoziali) sono legati al contratto collettivo di categoria e consentono l’accesso al contributo del datore di lavoro
- I fondi pensione aperti sono sottoscrivibili liberamente da chiunque, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti
- Il contributo datoriale — disponibile quasi esclusivamente nei fondi chiusi — è la variabile che più influenza la convenienza comparativa tra le due forme
- La deducibilità fiscale fino a 5.300 euro annui (dal 1° gennaio 2026) vale per entrambe le tipologie
- Dopo due anni di partecipazione è possibile trasferire la posizione da un fondo all’altro, senza oneri fiscali
Cosa sono i fondi pensione chiusi e chi può aderirvi
I fondi pensione chiusi, detti anche negoziali, nascono da accordi tra le parti sociali — sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali — nell’ambito di un determinato contratto collettivo di lavoro. Non sono aperti al pubblico generico: per aderirvi è necessario essere assunti con il CCNL di riferimento del fondo. Cometa è il fondo di categoria dei metalmeccanici (CCNL Federmeccanica), Fonchim è quello dei lavoratori dell’industria chimica e farmaceutica, Previndai è dedicato ai dirigenti dell’industria.
Secondo i dati COVIP aggiornati a fine 2025, i fondi negoziali contano 4,5 milioni di posizioni, in crescita del 6,4% rispetto all’anno precedente. Sono gestiti da organi paritetici — rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro — con una struttura non orientata al profitto, il che si riflette direttamente sulle commissioni applicate.
Cosa sono i fondi pensione aperti e quando convengono
I fondi pensione aperti sono istituiti da banche, società di gestione del risparmio e compagnie assicurative, e sono accessibili a chiunque: lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti, imprenditori, ma anche soggetti non titolari di reddito da lavoro. Non richiedono alcun vincolo contrattuale o di categoria.
Al 31 dicembre 2025, i fondi aperti contavano 2,26 milioni di posizioni (+8,6% sul 2024). Rispetto ai fondi negoziali offrono tipicamente una gamma di linee di investimento più ampia e una maggiore personalizzazione, ma presentano costi mediamente più elevati, a causa delle reti di distribuzione e dei margini dei soggetti istituenti.
Per chi non ha accesso a un fondo negoziale di categoria — perché lavora con partita IVA, perché il proprio CCNL non prevede un fondo chiuso, o perché lavora in un’azienda che non ha un accordo attivo — il fondo aperto è la strada naturale e spesso l’unica disponibile.
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Il contributo datoriale: la variabile che cambia tutto
È questo il punto che più frequentemente sfugge a chi confronta le due tipologie guardando solo ai rendimenti storici.
Il contributo datoriale è la quota che il datore di lavoro versa al fondo pensione del dipendente, a condizione che anche il lavoratore versi la propria parte minima prevista dall’accordo collettivo. Nel CCNL dei metalmeccanici (Cometa), ad esempio, il datore versa il 2% dei minimi contrattuali a fronte di una contribuzione minima del lavoratore pari all’1,2% degli stessi minimi. Per i lavoratori under 35 neoiscritti dopo il 5 febbraio 2021, la quota datoriale sale al 2,2% (dal 1° giugno 2022). Su una retribuzione annua di 30.000 euro, il contributo aziendale si traduce in 600 euro o più all’anno che entrano nella posizione previdenziale del lavoratore senza pesare sulla sua busta paga.
Questa somma non è disponibile in nessun fondo aperto sottoscritto individualmente: è una componente contrattuale che esiste solo all’interno del fondo negoziale previsto dal CCNL applicato. Rinunciarvi per scegliere un fondo aperto equivale, in termini concreti, a lasciare parte della retribuzione potenziale non utilizzata.
Il confronto tra rendimenti netti, dunque, non è sufficiente per valutare la convenienza: va sempre considerato il rendimento della posizione complessiva, che include il contributo datoriale.
Commissioni, portabilità e flessibilità: il confronto
Sul fronte dei costi, i fondi negoziali sono strutturalmente più efficienti. L’Indicatore Sintetico dei Costi (ISC), definito dalla COVIP per rendere comparabili le spese su diversi orizzonti temporali, si colloca per i fondi chiusi tra lo 0,23% (linee obbligazionarie) e lo 0,71% (linee garantite) su un orizzonte decennale. I fondi aperti presentano generalmente ISC più elevati, anche se con variazioni significative tra un prodotto e l’altro.
Sui rendimenti di lungo periodo, i dati COVIP relativi al decennio 2015-2024 mostrano che le linee a maggiore contenuto azionario si collocano in un intervallo compreso tra il 4,4% e il 4,7% annuo composto per tutte le tipologie di fondi — chiusi, aperti e PIP. Non esiste, in media, uno scarto strutturale che favorisca sistematicamente una forma rispetto all’altra sul fronte del rendimento puro.
Sul tema della portabilità, la normativa è chiara: l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 252/2005 garantisce all’aderente la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale a un’altra forma pensionistica complementare dopo almeno due anni di partecipazione. Il trasferimento è esente da qualsiasi onere fiscale, a condizione che avvenga tra forme disciplinate dallo stesso decreto. Chi ha aderito a un fondo aperto non sapendo di avere diritto al fondo chiuso di categoria può quindi valutare il trasferimento, verificando prima le condizioni previste dal proprio CCNL.
Come scegliere: uno schema decisionale
Non esiste una risposta universale, ma esistono alcune domande che consentono di orientarsi con una logica precisa.
La prima: il proprio contratto collettivo prevede un fondo negoziale di categoria? In caso affermativo, l’aderente ha diritto al contributo datoriale. Valutare il fondo chiuso diventa quasi sempre la priorità.
La seconda: si è lavoratori autonomi, liberi professionisti o dipendenti con un CCNL che non prevede un fondo negoziale? In questo caso il fondo aperto è l’opzione principale, e la scelta si concentra sulla selezione del prodotto più coerente con l’orizzonte temporale e il profilo di rischio.
La terza: chi è già iscritto a un fondo aperto da più di due anni e ha nel frattempo acquisito un contratto che dà accesso a un fondo negoziale con contributo datoriale dovrebbe valutare il trasferimento, confrontando i costi delle due posizioni e verificando le condizioni dell’accordo collettivo.
La deducibilità fiscale, nella nuova soglia di 5.300 euro annui vigente dal 1° gennaio 2026 (Legge di Bilancio 2026, modifica al D.Lgs. 252/2005), si applica in modo identico a entrambe le forme: rientrano nel plafond i contributi del lavoratore e del datore di lavoro, escluso il TFR che segue un regime fiscale separato.
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